Art. 26.
(Soggetti beneficiari).

      1. I benefìci di cui al presente titolo sono attribuiti, a domanda, al compimento

 

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del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

          a) completamento dei percorsi di istruzione e di formazione, ai sensi dei decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, e 17 ottobre 2005, n. 226;

          b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.

      2. Il diritto ai benefìci previsti dal presente titolo decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.
      3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe le seguenti finalità:

          a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequenza di corsi di laurea universitaria, corsi di formazione riconosciuti, tirocini professionali o similari;

          b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

      4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 25, specificano:

          a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

          b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

      5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui al presente titolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27, con proprio

 

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documento, la domanda prevedibile di figure professionali e il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato e innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
      6. I benefìci di cui al presente titolo sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
      7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 27, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.