1. I benefìci di cui al presente titolo sono attribuiti, a domanda, al compimento
a) completamento dei percorsi di istruzione e di formazione, ai sensi dei decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, e 17 ottobre 2005, n. 226;
b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.
2. Il diritto ai benefìci previsti dal presente titolo decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.
3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe le seguenti finalità:
a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequenza di corsi di laurea universitaria, corsi di formazione riconosciuti, tirocini professionali o similari;
b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.
4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 25, specificano:
a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;
b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.
5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui al presente titolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27, con proprio